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BONIFICA BELLICA

questa sconosciuta

Dal 26/06/2016 qualora in cantiere siano previste attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia,

il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione è obbligato a valutare nel proprio Piano di Sicurezza e di Coordinamento,

il rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo.


La bonifica bellica terrestre e marittima si effettua, a scopo precauzionale e di autotutela, da Soggetti Interessati a norma dell'art. 22 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal D. Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, ovvero da parte di proprietari, di titolari di usufrutto o di altro diritto reale e di affittuari esercitanti attività agricola interessante il terreno, che intendano liberare lo stesso dalla presenza di ordigni esplosivi residuati bellici..


L'OMESSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BELLICO è equiparabile ad un ERRORE progettuale, con il relativo profilo di responsabilità.

Il RUP altresì ha un profilo di responsabilità oggettiva se appalta un'area con vizi derivati da ordigni bellici.


le 3 fasi che completano una bonifia bellica

Il CSP e CSE ha l'obbligo della valutazione del rischio bellico in cantiere. Se tale rischio è da considerarsi NON ACCETTABILE si deve ricorrere al servizio di Bonifica Bellica Sistematica.

FASE 1

La valutazione del rischio bellico diventa documento di fondamentale importanza e deve essere eseguito preferibilmente in fase di progettazione.

Lo studio storico e documentale consiste nella raccolta di dati sensibili, resi disponibili da autorità ministeriali preposte e da studi storici inerenti gli eventi bellici avvenuti sull’ambito territoriale oggetto di analisi.

Lanalisi si completa con la raccolta di tavole storiche e immagini, dalla loro sovrapposizione con lo stato di fatto del sito oggetto di analisi, interpretazione e ricostruzione piano campagna originario, a potenziale rischio bellico residuo.

In supporto il relatore può avvalersi della facoltatà di fare analisi superficiali del terreno, per poter determinare il livello d'interferenza magnetica presente nel sottosuolo. Questa analisi non potrà mai essere di tipo invasivo e cioè non potrà in nessun caso effettuare attività di scavo durante queste attività. La ditta o il tecnico specializzato NON RILASCERA' nessun documento a garanzia del terreno analizzato.



ANALISI DOCUMENTALE, viene fatta sulla base del PROGETTO fornito dalla committenza, serve per analizzare e determinare cosa vogliamo garantire dal rischio bellico (se il bene esistente, quello da realizzare o le maestranze), il documento analizza i lavori da fare avremo una più attenta valutazione del rischio, definendo le aree di progetto realmente interessate per ridurre eventualemente le aree di bonifica.

QUELLO DELL'ANALISI DOCUMENTALE è UN SERVIZIO CHE TUTTI SOTTOVALUTANO ED è UN DOCUMENTO CHE NESSUNO PRODUCE.


FASE 2

Redazione documenti e relazione tecnica preliminare con descrizione metodologie di lavoro, per la richiesta  di autorizzazione all'attività di bonifica.

Stesura del progetto di bonifica sulla base delle prescrizioni emanate dall'organo militare competente, 

Stesura del computo per formulazione gara d'appalto da presentare alle aziende BCM.



Durante il sopralluogo viene analizzato il sito e le varie problematiche presenti come ad ad esempio una forte presenza di piante infestanti le quali devono essere necessariamente rimosse. 


FASE 3

Assegnazione dell'incarico di bonifica alla ditta BCM. 

Bonifica superficiale (propedeutica a quella profonda) eseguita mediante magnetometro per la detezione di materiale ferromagnetico.  

Bonifica profonda -3 -5 -7 mt a seconda delle prescrizioni.

Invio dell’Attestato parziale/totale di Bonifica Bellica da parte della Ditta Incaricata,

Il Reparto Infrastrutture competente del territorio effettuarà la verifica documentale ed eventualmente una verifica strumentale di campo sul cantiere.

Rilascio da parte dell' AM (5° Reparto Infrastrutture di Padova o 10° Reparto Infrastrutture di Napoli) del documento di Attestato di avvenuta bonifica bellica e conseguente svincolo dell'area.


servizi offerti a supporto del coordinamento alla sicurezza

studio storico e documentale


Consistono nella raccolta di dati sensibili, resi disponibili da autorità ministeriali preposte e da studi storici inerenti gli eventi bellici avvenuti sull’ambito territoriale oggetto di analisi.

Lanalisi si completa con la raccolta di tavole storiche e immagini, dalla loro sovrapposizione con lo stato di fatto del sito oggetto di analisi, interpretazione e ricostruzione piano campagna originario, a potenziale rischio bellico residuo.

supporto alla progettazione


Redazione documenti e relazione tecnica preliminare con descrizione metodologie di lavoro, per richieste autorizzazioni. [STUDIO FATTIBILITA'].

Progetto preliminare di bonifica sulla base del capitolato emanato dall'organo militare competente, con descrizione dettagliata degli interventi di messa in sicurezza definiti da normativa vigente e per la una più corretta formulazione gara d'appalto da presentare alle ditte di bonifica BCM.

supporto al coordinamento


Tecnico abilitato alla verifica durante le fasi di cantiere della buona esecuzione delle attività di bonifica e la corretta applicazione di tutte le condizioni riportate nelle “Prescrizioni generali tecniche per l’esecuzione del servizio di bonifica”;

Controllo dello svolgimento dell’attività di bonifica, in conformità al “progetto” di bonifica medesimo;

la verifica corrispondenza della situazione di fatto con le presenti “Norme di Carattere Generale”.

supporto fino allo svincolo dell'area da parte dell' AM competente

normativa

Norme a carattere generale



Il Ministero della Difesa, in ottemperanza all’art. 22 del D. Lgs. N° 66/2010 (di seguito indicato “Codice”) e successive modifiche e/o integrazioni, è responsabile della vigilanza/sorveglianza sulle attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici (di seguito Bonifica Bellica), svolte da imprese specializzate iscritte all’Albo istituito dal D.I. 82/2015, avvalendosi all’uopo delle competenti articolazioni esecutive periferiche.

Nell’attività di Bonifica Bellica dovrà essere impiegato esclusivamente personale qualificato ed in possesso di brevetto in corso di validità, rilasciato a seguito della frequenza dello specifico corso organizzato dalla Direzione dei Lavori e del Demanio del Segretariato Generale della Difesa. Il personale dell’A.D. preposto all’attività di sorveglianza ha l’obbligo di disporre l’immediato allontanamento dall’area sottoposta a Bonifica Bellica del personale sprovvisto della citata qualifica, diffidando formalmente per iscritto l’Impresa appaltatrice e provvedendo a segnalare l’evento all’Ufficio Albo della Direzione dei Lavori e del Demanio per i conseguenti provvedimenti.

La ditta incaricata del Servizio di Bonifica Bellica (di seguito “Ditta Incaricata”) dovrà presentare, prima dell’effettivo inizio del servizio e non oltre il giorno di inizio delle prestazioni, al competente Reparto Infrastrutture l’elenco nominativo del personale, la relativa specializzazione, la costituzione della squadra-tipo nonché l’elenco dei materiali e delle attrezzature che intende impiegare nella specifica area da bonificare.

L’A.D. si riserva il diritto di rivendicare la proprietà di residuati bellici, esplosivi e non, di interesse storico ovvero addestrativo, rinvenuti nelle aree interessate al Servizio di Bonifica Bellica, che in caso contrario saranno oggetto di smaltimento a cura della “Ditta Incaricata” (dopo eventuale inertizzazione).

Nelle presenti prescrizioni con il termine ordigni esplosivi, si intendono le mine, le bombe, i proietti ed i residuati bellici di ogni genere e tip

Norme relative agli oneri e responsabilità



La Ditta Incaricata del Servizio di Bonifica Bellica deve avere la piena disponibilità delle necessarie attrezzature, mezzi e materiali (in perfetto stato di efficienza), sulla base del requisito minimo previsto dalla categoria e classifica di iscrizione all’Albo, ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e delle proprie maestranze. In merito a ciò, l’Impresa assume ogni onere, gravame, conseguenza e responsabilità per tutto ciò che possa accadere durante e dopo l’esecuzione delle operazioni di Bonifica Bellica, per cause o implicazioni dirette e indirette. Tali oneri rimarranno comunque a suo carico anche osservando ogni buona regola d’arte, ogni prescrizione per la prevenzione degli infortuni in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., di tutte le norme generali e particolari di queste prescrizioni e della legislazione vigente. Oltre alla responsabilità verso l’Amministrazione Difesa e verso terzi, la Ditta Incaricata deve dichiarare di assumersi l’onere del risarcimento dei danni derivanti dallo scoppio accidentale di ordigni esplosivi che non fossero rinvenuti durante l’esecuzione della Bonifica Bellica, sottoscrivendo al riguardo apposita polizza assicurativa con massimale commisurato al rischio dell’intervento (Art. 9, comma 13 del D.I. 11 maggio 2015, n. 82)

Norme relative al personale ed alla organizzazione del cantiere


Tutto personale (Dirigenti Tecnici, Assistenti Tecnici e Rastrellatori) della Ditta Incaricata dell’esecuzione del Servizio di Bonifica Bellica, presente nell’area di cantiere, dovrà essere in possesso dell’apposito Brevetto rilasciato dal Ministero della Difesa.

La direzione tecnica ed organizzativa del Servizio di Bonifica Bellica compete al Dirigente Tecnico della Ditta Incaricata, il quale dovrà presenziare alla consegna delle aree da bonificare e sarà, successivamente, responsabile dell’attività di controllo sulle modalità operative attuate durante la fase esecutiva, che dovranno essere svolte in aderenza alle Prescrizioni Tecniche fornite dall’organo esecutivo periferico.

La direzione operativa del Servizio di Bonifica Bellica nonché la responsabilità della tenuta dei relativi documenti di cantiere (rapporto giornaliero delle attività di bonifica bellica, planimetrie, disegni ecc.) dovranno essere affidati ad un Assistente Tecnico, che dovrà assicurare la sua costante presenza durante le operazioni.

L’esecuzione pratica delle attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici compete al Rastrellatore. In casi particolari, a carattere eccezionale e per periodi di tempo limitati, potrà essere impiegato nelle funzioni di Rastrellatore anche l’Assistente Tecnico responsabile, ferma restando la composizione della squadra tipo minima (come da Allegato “A” al D.I. n. 82 del 11/05/2015).

L’attività di ricerca consiste nel controllare mediante l’uso degli appositi apparati tutta l’area da bonificare, provvedendo preliminarmente a:

suddividere la stessa in parti dette “campi”, che dovranno essere numerati secondo un ordine stabilito ed una progressione razionale. Essi verranno indicati su idonea planimetria ed individuati materialmente con apposite tabelle, alle estremità degli stessi “campi”;

suddividere i “campi” in “strisce” da delimitare con fettucce, nastri, cordelle, ecc., al fine di permettere la razionale, progressiva e sicura esplorazione con gli apparati;

eseguire il preventivo taglio di eventuale vegetazione che ostacoli l’impiego corretto e proficuo dell’apparato rilevatore, trasportandola fuori dalle “strisce”.

tempi tecnici e attestato di bonifica bellica

Tempi di conclusione del procedimento tecnico-amministrativo


Rilascio di Parere Vincolante e Prescrizioni Tecniche (annesse)

- entro 30 giorni dalla data di assunzione al protocollo dell’Istanza di Bonifica Bellica


Approvazione del Progetto BOB (e rilascio Nulla Osta)

- entro 30 giorni dalla data di ricezione


Il servizio di Bonifica Bellica si considera concluso (l’area è da intendersi bonificata) solo a seguito del rilascio del Verbale di Constatazione

- rilasciato entro 60 giorni dall’assunzione al protocollo dell’Attestato di Bonifica Bellica


IMPORTANTE

è nullo ai fini della liberalizzazione delle aree sotto il profilo bellico qualsiasi documento attestante l’avvenuta Bonifica Bellica delle aree

anche se rilasciato dalla Ditta Incaricata se non vistato dall’Ufficio B.C.M. del Reparto Infrastrutture e corredato da Verbale di Constatazione 


Controlli in corso d’opera e verbale di constatazione


Essendo l’attività di Bonifica Bellica classificata come un servizio, assumono particolare rilevanza i controlli effettuati in corso d’opera.

A seguito di tali controlli, durante i quali dovrà, di norma, essere presente il Dirigente Tecnico della Ditta Incaricata, dovrà essere redatto apposito verbale che riporti in dettaglio quantità e tipologia dei controlli effettuati.

Si precisa che i sopralluoghi in corso d’opera sono effettuati a discrezionalità dell’A.D. per appurare l’andamento del servizio. Il relativo Verbale di Constatazione parziale sarà di supporto ai fini del rilascio del Verbale di Constatazione finale, ma non sostituisce quest’ultimo, liberalizzando le sole eventuali aree sottoposte a verifica con esito positivo.

Ricevuta l’Attestato parziale/totale di Bonifica Bellica da parte della Ditta Incaricata, il Reparto Infrastrutture fissa il giorno in cui effettuare la verifica di conformità finale dandone comunicazione formale al Soggetto Interessato, il quale dovrà assicurare la presenza del Dirigente Tecnico responsabile dell’attività.

Sulla base dell’esame dell’Attestato di bonifica bellica redatto dalla Ditta, di tutta la documentazione, delle eventuali verifiche di conformità effettuate in corso d’opera e della verifica di conformità finale, il Reparto Infrastrutture rilascia il Verbale di Constatazione.


Con tale Verbale si andrà ad attestare:

  • la buona esecuzione delle attività di bonifica e la corretta applicazione di tutte le condizioni riportate nelle “Prescrizioni generali tecniche per l’esecuzione del servizio di bonifica”;
  • lo svolgimento dell’attività di bonifica, in conformità al “progetto” di bonifica medesimo;
  • la corrispondenza della situazione di fatto con le presenti “Norme di Carattere Generale”.


Il Verbale di Constatazione dovrà essere redatto entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell’Amministrazione Difesa dell’Attestato di Bonifica Bellica emesso dalla Ditta Incaricata del servizio di bonifica.


Qualora la bonifica interessi aree molto estese, allo scopo di consentire l’utilizzazione delle aree già bonificate, potranno essere emessi, a richiesta del Soggetto Interessato e previa presentazione dell’Attestato di Bonifica Bellica Parziale, Verbali di Constatazione Parziali, imponendo le eventuali limitazioni necessarie per consentire il proseguimento in sicurezza della bonifica nei tratti contigui.


Per aree già bonificate, la Ditta Incaricata a cominciare dalla data di rilascio dell’Attestato di Bonifica Bellica si farà carico di tutte le responsabilità evidenziate nel Capitolo III “Norme di Carattere Generale”.

La Ditta ha, comunque, l’obbligo di posizionare e mantenere efficiente idonea segnaletica atta a delimitare esattamente le aree già bonificate rispetto a quelle ancora da bonificare, ai fini delle successive verifiche per la bonifica complessiva di tutta l’area.


La verifica di conformità finale effettuata al termine delle attività di bonifica dovrà comportare il controllo a campione delle aree bonificate, secondo un criterio di casualità, in maniera tale, però, da assicurare comunque la copertura totale dell’area.

Laddove, durante la succitata attività di controllo, si dovesse rilevare la presenza nel terreno di un ordigno esplosivo o comunque di una massa metallica di qualsiasi tipo, non rilevati in precedenza dall’impresa, la verifica verrà sospesa e la bonifica di tutte la aree oggetto dell’Attestato di Bonifica Bellica si intenderà non eseguita a regola d’arte.


Le prestazioni di bonifica effettuate dalla Ditta Incaricata giudicate non eseguite a regola d’arte dovranno essere ripetute a suo completo carico, salva ogni altra responsabilità connessa all’eventuale scoppio di un ordigno esplosivo nel corso delle operazioni di verifica in parola.

Le risultanze del controllo saranno verbalizzate ed il relativo verbale sarà trasmesso alla Direzione dei Lavori e del Demanio, che avrà cura di annotarlo in apposito registro delle inadempienze, per la successiva valutazione di eventuali sanzioni da adottare a cura del Comitato Tecnico Consultivo di cui all’art. 5 del D.I. 82/2015.


Al termine della nuova Bonifica Bellica, saranno ripetute le verifiche con le norme sopraindicate.

Qualora la Ditta Incaricata dovesse rifiutarsi di ripetere le operazioni di Bonifica Bellica l’organo esecutivo periferico non rilascerà il relativo Verbale di Constatazione e le aree non si intenderanno liberalizzate sotto il profilo bellico.

Nel caso in cui siano stati redatti Verbali di Constatazione parziali, le aree ad essi relative (che devono quindi intendersi liberalizzate) possono essere restituite alla Committenza per gli usi previsti, eventualmente condizionate dalla vicinanza con le aree ancora soggette a successive bonifiche parziali. Soltanto in questo caso, infatti, decadrebbe l’obbligo di effettuare controlli a campione in fase di verifica finale.

Attestato di bonifica bellica


Una volta ultimate le operazioni di Bonifica Bellica, la Ditta Incaricata rilascia “l’Attestato di Bonifica Bellica”. Con tale attestazione l’Impresa si assume la responsabilità di eventuali danni alle persone ed alle cose, comunque derivanti da imperfetta esecuzione delle attività, prima, durante e dopo le operazioni di verifica effettuate dal Ministero della Difesa e fino ad 1 (uno) anno a partire dalla data in cui viene redatto l’Attestato in argomento.

Trascorso il periodo di tempo di un anno dalla data di emissione dell’Attestato, la Ditta Incaricata si intenderà esonerata da qualsiasi responsabilità. Gli incidenti che dovessero eventualmente verificarsi sul terreno bonificato, dopo tale periodo di tempo, si dovranno intendere provocati da causa di forza maggiore, a meno che non risulti provato che l’incidente sia dovuto a colpa grave o dolo della Ditta Incaricata. In tal caso, pur essendo trascorso il termine di un anno dalla data di emissione dell’Attestato di bonifica bellica, la Ditta Incaricata verrà ritenuta pienamente responsabile a tutti gli effetti.

La Ditta Incaricata ha l’obbligo di rilasciare l’Attestato di Bonifica Bellica in bollo, su modulo fornito dal Reparto Infrastrutture competente per territorio, per attestare l’effettiva esecuzione del Servizio di Bonifica Bellica, secondo le prescrizioni fornite dall’Amministrazione Difesa, della zona oggetto della prestazione.

L’Attestato in argomento dovrà essere firmato dal Dirigente Tecnico che ha diretto l’attività di bonifica, oltre che dal legale rappresentante della Ditta di bonifica Incaricata e dovrà riportare in calce una dichiarazione da parte del Soggetto Interessato, che confermi la reale esecuzione della prestazione di bonifica da parte della Ditta stessa.


servizi offerti a supporto del coordinamento alla sicurezza

studio storico e documentale


Consistono nella raccolta di dati sensibili, resi disponibili da autorità ministeriali preposte e da studi storici inerenti gli eventi bellici avvenuti sull’ambito territoriale oggetto di analisi.

Lanalisi si completa con la raccolta di tavole storiche e immagini, dalla loro sovrapposizione con lo stato di fatto del sito oggetto di analisi, interpretazione e ricostruzione piano campagna originario, a potenziale rischio bellico residuo.

supporto alla progettazione


Redazione documenti e relazione tecnica preliminare con descrizione metodologie di lavoro, per richieste autorizzazioni. [STUDIO FATTIBILITA'].

Progetto preliminare di bonifica sulla base del capitolato emanato dall'organo militare competente, con descrizione dettagliata degli interventi di messa in sicurezza definiti da normativa vigente e per la una più corretta formulazione gara d'appalto da presentare alle ditte di bonifica BCM.

supporto al coordinamento


Tecnico abilitato alla verifica durante le fasi di cantiere della buona esecuzione delle attività di bonifica e la corretta applicazione di tutte le condizioni riportate nelle “Prescrizioni generali tecniche per l’esecuzione del servizio di bonifica”;

controllo dello svolgimento dell’attività di bonifica, in conformità al “progetto” di bonifica medesimo;

la verifica corrispondenza della situazione di fatto con le presenti “Norme di Carattere Generale”.

supporto fino allo svincolo dell'area da parte dell' AM competente

anastassios kourkoutidis
architetto

laureato presso lo IUAV di Venezia nel 1999
iscritto all'albo architetti di PD n° 2814
coordinatore alla sicurezza
dirigente tecnico bcm brevetto n° 356
rilasciato dal Ministero Difesa

Selvazzano Dentro PD
cell. 3405110379
info@valutazionerischiobellico.it