Se il tuo progetto prevede attività di scavo, la prima domanda da porsi non è dove scavare, ma cosa si nasconde sotto il terreno.
La legge, e la sicurezza, richiedono una risposta certa.
La Valutazione del Rischio Bellico Storico-Documentale è il primo passo, indispensabile e strategicamente vincente, per ogni cantiere.
Non un semplice adempimento burocratico,
ma un'indagine approfondita che ti permette di conoscere la storia del tuo sito prima ancora di muovere un metro cubo di terra.
Come funziona?
Attraverso un'analisi meticolosa delle fonti ufficiali, ricostruisco il passato bellico dell'area analizzando:
Archivi di Stato e del Ministero della Difesa (per scoprire se la zona è stata teatro di operazioni militari).
Aerofototeca Nazionale (per studiare le foto aeree d'epoca e individuare potenziali crateri di bombe o segni di esplosioni).
Fonti storiche e bibliografiche (per confermare o escludere la presenza di infrastrutture che furono bersagli strategici).
Perché è fondamentale per il tuo progetto?
Questo studio ti fornisce la base per prendere una decisione consapevole e informata e ti consente di:
Ridurre i costi (evitando fermi cantiere inattesi e costose emergenze).
Garantire la sicurezza (proteggendo i tuoi lavoratori da pericoli potenziali).
Rispettare la legge (adempiendo all'obbligo di legge prima dell'inizio dei lavori).
In un'epoca in cui la sicurezza e la conformità normativa sono tutto, la mia analisi storico-documentale non è solo un servizio,
ma il tuo primo investimento nella tranquillità e nel successo del progetto.
In base al documento "Interpello 14-2015", al momento non esiste una mappatura ufficiale a livello nazionale che includa tutte le aree del territorio italiano a rischio di ordigni bellici.
Il documento indica che il Ministero della Difesa ha avviato un progetto per la creazione di un database geografico, con l'obiettivo di registrare tutti gli ordigni rinvenuti e renderli disponibili in futuro.
L'obbligatorietà della bonifica bellica emerge in situazioni specifiche.
Nel documento "Interpello 14-2015", l'obbligatorietà della valutazione del rischio bellico viene indicata per il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) "in ogni caso in cui in cantiere siano previste attività di scavo".
Il documento "Comunicatoindaginimagnetometriche_5ottobre17.pdf" ribadisce l'obbligo di valutazione del rischio per i CSP.
L'interpello del 14 marzo 2016, sottolinea che le attività di bonifica bellica sistematica preventiva non possono essere eseguite senza le prescrizioni tecniche e la vigilanza del Ministero della Difesa, come previsto dal D.Lgs. 66/2010 e dalla Legge 177/2012.
Quindi, la bonifica bellica non è sempre obbligatoria in assoluto,
ma diventa necessaria quando erge un rischio ALTO da rinvenimento di ordigni bellici, specialmente in presenza di attività di scavo.
Sono l'impresa, o il committente, che hanno l'onere di avviare il processo di bonifica, che dovrà essere svolto da ditte specializzate e con l'autorizzazione e la vigilanza del Ministero della Difesa.
La valutazione del rischio è a carico del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), ed è l'unico strumento in grado di determinare il rischio.
Gli strumenti che si devono adottare per la valutazione del rischio bellico sono:
Analisi documentale: Si basa sulla ricerca di informazioni storiche e cartografiche per determinare se una zona è stata interessata da eventi bellici.
Le fonti suggerite includono:
Fonti bibliografiche di storia locale.
Archivi di Stato, in particolare quelli dei comitati provinciali di protezione antiaerea.
Uffici BCM (Bonifica Campi Minati) del Ministero della Difesa.
Aerofototeca Nazionale a Roma.
La vicinanza a infrastrutture strategiche come linee ferroviarie, porti, ecc..
Analisi strumentale: Se l'analisi documentale non è sufficiente, può essere integrata con un'indagine strumentale.
Questa indagine include l'uso di apparati di ricerca come i magnetometri e i rilevatori di metalli (EMI).
I documenti rilasciati dal ministero difesa, precisano che l'indagine strumentale non può prevedere scavi o perforazioni se non si tratta di una bonifica sistematica preventiva autorizzata dal Ministero della Difesa.
La scelta dell'apparato di ricerca può dipendere anche dalla composizione del terreno o dalla presenza di elementi interferenti
Partiamo dal presupposto che la figura preposta dalla normativa, abilitata alla compilazione di tale documento è un tecnico abilitato alla professione, e che sia inoltre idoneo a svolgere l'incarico di coordinatore alla sicurezza.
Quindi, se la ditta BCM o lo Studio di Geologia ha una figura di riferimento con questi requisiti e che firma il documento addossandosi la responsabilità di tale documento, potrebbe essere un valido fornitore.
Per esperienza personale e da molti miei colleghi/clienti, gran parte delle ditte BCM e Studi di Geologia, non hanno mai rilasciato valutazione del rischio bellico con un risultato esaustivo e con firme idonee.
In moltissime relazioni si riscontra un rischio finale MEDIO, questo per mettere nell'incertezza il coordinatore, portandolo ad eseguire ulteriori analisi superficiali con utilizzo di strumenti MIRACOLOSI, (droni, strumenti ancorati su quad e trascinati su intere aree, ecc) che al fine della valutazione hanno un' importanza relativa.
Comunque sia a mio avviso è preferibile affidare la valutazione del rischio bellico a un tecnico qualificato esterno (il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione - CSP) per una chiara separazione dei ruoli e delle responsabilità.
Mi spiego meglio:
La valutazione del rischio è un'attività distinta e preliminare rispetto alla bonifica vera e propria, con responsabilità legali diverse.
La Valutazione del rischio bellico è un'attività di analisi documentale e, se necessario, di indagine strumentale superficiale.
La responsabilità di questa valutazione spetta al CSP, come previsto dall'art. 91, comma 2-bis del D.Lgs. 81/2008.
Invece la Bonifica bellica è l'attività operativa di ricerca e rimozione degli ordigni, che include scavi e perforazioni.
Questa attività può essere eseguita solo da ditte specializzate, sotto l'autorizzazione e la vigilanza del Ministero della Difesa, come precisato nel D.Lgs. 66/2010 e nella Legge 177/2012.
I comunicati del ministero difesa, caricati sulla sezione documenti, indicano esplicitamente che le imprese che conducono indagini preliminari per il CSP non possono effettuare attività invasive, altrimenti queste si configurerebbero come bonifica, ma, eseguite senza le necessarie autorizzazioni e prescrizioni tecniche.
L'indagine preliminare e la bonifica sono quindi, due fasi diverse che richiedono competenze specifiche.
Il CSP ha il compito di valutare la situazione nel suo complesso, mentre la ditta di bonifica ha il compito esecutivo e tecnico di intervenire solo in un secondo momento, se l'analisi del rischio ne evidenzia la necessità.
La valutazione del rischio bellico basata sull'analisi storico-documentale ha un valore maggiore rispetto a una semplice analisi di campo (geofisica o geologica) per diversi motivi fondamentali.
La ragione principale è che le indagini di campo, come le indagini magnetometriche, hanno limiti significativi, mentre l'analisi storica fornisce il quadro di riferimento legale e contestuale.
Limiti dell'Analisi di Campo
Le indagini strumentali, come specificato nei comunicati del Ministero della Difesa, sono di tipo superficiale. I documenti affermano esplicitamente che non forniscono alcuna certezza sull'eventuale presenza di ordigni a profondità superiori a un metro.
L'indagine strumentale non può essere utilizzata per rilasciare attestazioni che un terreno sia esente da rischio bellico.
L'analisi strumentale è considerata uno strumento integrativo dell'analisi documentale, da utilizzare solo quando i dati storici sono insufficienti.
Molte volte tali analisi vengono eseguite con personale non brevettato e con strumenti non certificati per svolgere tali attività.
Ruolo dell'Analisi Storico-Documentale
L'analisi documentale è la base per la valutazione del rischio e serve a determinare, in prima istanza, se l'area è stata interessata da eventi bellici.
Fornisce il contesto e la probabilità che un ordigno sia presente.
L'intera valutazione del rischio è un processo che ricade sotto la responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e si basa su un'analisi combinata di dati storici e, se necessario, di indagini di campo.
In sintesi, l'analisi storico-documentale fornisce la base legale e il fondamento della valutazione del rischio, mentre l'analisi di campo è un'indagine tecnica ausiliaria con limiti precisi e non può sostituire la valutazione complessiva del rischio.
Semplicemente per una questione di costi, ricavi e responsabilità.,
Una buona valutazione del rischio bellico comporta tempi di esecuzione relativamente lunghi, inoltre richiede l'assunzione di responsabilità da parte del tecnico che la redige. I costi possono variare dai 500 ai 3000€.
Eseguire un'analisi superficiale non comporta nessuna responsabilità da parte di chi la esegue ma solamente su chi la commissiona e i costi sono decisamente più alti, avvolte pari a quelli di bonifica bellica.
In sintesi, la procedura corretta e legalmente riconosciuta, secondo i documenti, assegna all'analisi storico-documentale il ruolo di strumento principale e fondante della valutazione del rischio, mentre l'analisi strumentale è un supporto ausiliario con limiti ben definiti.
In base ai documenti che mi hai fornito, il rischio di rinvenimento di ordigni bellici può essere definito nullo solo in seguito alla "liberalizzazione dell'area sotto il profilo bellico" , che viene attestata con la Validazione dell'Amministrazione della Difesa (A.D.).
Tale validazione viene rilasciata dagli Organi Esecutivi Periferici (OEP) del Ministero della Difesa e rappresenta l'unica certificazione che, insieme all'Attestato di Bonifica Bellica rilasciato dall'impresa specializzata, attesta la conclusione delle attività di bonifica bellica sistematica (BST) e la conformità dell'esecuzione del servizio.
I documenti sottolineano che non è possibile rilasciare attestazioni di assenza di rischio bellico , soprattutto se basate su indagini superficiali (come quelle geofisiche o magnetometriche), che non offrono alcuna certezza sulla presenza di ordigni a profondità maggiori di un metro. Pertanto, il rischio non può mai essere considerato nullo a priori senza l'approvazione ufficiale del Ministero della Difesa.
Sarebbe opportuno eseguire la valutazione del rischio bellico nella fase di progettazione.
Questo è un compito specifico del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), che deve effettuarla "in ogni caso in cui in cantiere siano previste attività di scavo", come indicato nel documento "Interpello 14-2015". Il "Comunicatoindaginimagnetometriche_5ottobre17.pdf" ribadisce questo concetto, affermando che il CSP deve effettuare la valutazione del rischio prima dell'inizio dei lavori, per valutare i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi.
Eseguire la valutazione in questa fase preliminare è fondamentale per poter inserire le misure di sicurezza necessarie nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), garantendo che le attività di scavo vengano eseguite in modo sicuro.
È fondamentale effettuare la valutazione del rischio bellico in fase progettuale per ragioni tecniche, economiche e di sicurezza.
Ritardare questa attività a una fase successiva, come quella esecutiva, può comportare gravi conseguenze.
Ecco qualche ragione Tecniche e Operative
Pianificazione degli scavi: L'indagine preliminare, basata su fonti storiche e documentali, permette di identificare le aree a potenziale rischio prima ancora di iniziare i lavori. Questo consente di modificare il progetto per evitare le zone più critiche o di prevedere con precisione l'entità degli scavi necessari per la bonifica.
Gestione degli imprevisti: Se si rinviene un ordigno durante gli scavi, i lavori devono essere immediatamente interrotti. Ciò comporta la sospensione del cantiere, l'evacuazione dell'area e la chiamata delle autorità competenti, con conseguenti ritardi significativi e costi imprevisti. Effettuare la bonifica prima dell'inizio dei lavori elimina questo rischio.
Ragioni Economiche
Costi previsti: Eseguire la valutazione e l'eventuale bonifica in fase di progettazione consente di stimare i costi correlati e di includerli nel budget complessivo del progetto. Al contrario, un ritrovamento inaspettato durante i cantiere genera costi aggiuntivi non previsti, come quelli per la sospensione dei lavori, la gestione delle emergenze e la bonifica stessa.
Riduzione dei ritardi: La bonifica tempestiva, pianificata in anticipo, riduce al minimo i ritardi nel cronoprogramma dei lavori, evitando penali contrattuali e danni economici dovuti al prolungamento del cantiere.
Ragioni di Sicurezza
Tutela dei lavoratori: La valutazione preliminare e l'eventuale bonifica garantiscono la sicurezza dei lavoratori sul cantiere, che non sono specializzati nella gestione di ordigni e potrebbero trovarsi a maneggiare esplosivi senza saperlo.
Sicurezza pubblica: Un ordigno inesploso può rappresentare un grave pericolo per la popolazione circostante. Identificarlo e rimuoverlo in modo controllato, seguendo procedure specifiche e con il supporto delle autorità militari, protegge la sicurezza pubblica.
Certamente, l'esecuzione di sole indagini strumentali in un'area ad alto rischio di rinvenimenti di ordigni bellici, senza procedere con la bonifica sistematica, comporterebbe gravi errori e violazioni.
Le indagini strumentali (o indagini geofisiche) e la bonifica bellica sistematica sono attività distinte e non interscambiabili.
Errori e rischi nel fare solo indagini strumentali
Valutazione preliminare, non bonifica: Le indagini strumentali, come le indagini magnetometriche, sono un'analisi preliminare finalizzata alla sola valutazione del rischio bellico. Non sono mai un sostituto della bonifica bellica sistematica.
Nessuna garanzia di sicurezza: Un'indagine superficiale non può dare alcuna certezza sull'assenza di ordigni a profondità superiori a un metro dal piano di campagna. Di conseguenza, non è possibile rilasciare un'attestazione che il terreno sia esente da rischio bellico solo con questo tipo di analisi.
Allo stesso tempo non è possibile asserire che la mancanza di un segnale, attesti la non presenza di un ordigno.
Nessuna liberalizzazione dell'area: L'unico modo per ottenere la "liberalizzazione" di un'area sotto il profilo bellico è l'esecuzione di una bonifica bellica sistematica, la quale si conclude con il rilascio dell'Attestato di Bonifica Bellica vistato dal Ministero della Difesa e la relativa Validazione dell'Amministrazione della Difesa (A.D.).
Responsabilità legale e sanzioni: Eseguire attività invasive come scavi o perforazioni basandosi solo su un'indagine preliminare è considerato una bonifica bellica preventiva svolta al di fuori del controllo e della vigilanza del Ministero della Difesa. In caso di infrazioni, le imprese responsabili possono essere segnalate all'Autorità Giudiziaria per attentato alla pubblica incolumità e, se iscritte all'albo, possono essere soggette a provvedimenti sanzionatori.
Mancanza di validità dei documenti: Qualsiasi documento che attesti l'avvenuta bonifica bellica sistematica di un'area, se non è conforme al modello stabilito (Annesso III e Annesso VII della direttiva), è da considerarsi nullo. Inoltre, l'Amministrazione della Difesa declina ogni responsabilità se le aree vengono lavorate in assenza dei documenti ufficiali di bonifica.
Ricordo inoltre che gli strumenti di geologia NON sono certificati per la ricerca di ordigni.
A mio parere, un ente pubblico che procedesse in modo errato, si esporrebbe a rischi che potrebbero concretizzarsi in un danno finanziario per lo Stato.
Eseguire solo un'analisi strumentale in un'area ad alto rischio, senza una bonifica sistematica, è considerato un grave errore, con conseguenze dirette che ricadono sull'ente:
Rischio di interruzione dei lavori: Un'analisi strumentale non è in grado di garantire l'assenza di ordigni a profondità superiori a un metro, e se lo strumento non è certificato nemmeno entro la soglia del metro. La scoperta successiva di un ordigno inesploso durante i lavori costringerebbe all'immediata interruzione del cantiere, con tutti i costi associati a un fermo non pianificato (sanzioni per ritardo, spese per la gestione dell'emergenza, ecc.).
Responsabilità legale: Il Ministero della Difesa, come specificato nei comunicati, declina ogni responsabilità se un'area viene lavorata in assenza dei documenti ufficiali che ne attestano la bonifica. Se si verificasse un incidente, l'ente pubblico sarebbe esposto a procedimenti giudiziari per "attentato alla pubblica incolumità" e potrebbe essere chiamato a rispondere civilmente e penalmente.
Non validità dei documenti: Se si prendessero in considerazione le sole analisi strumentali, definendo le aree prive di segnali come aree non a rischio, il coordinatore e il RUP baserebbero il loro progetto su una valutazione del rischio non valida dal punto di vista legale. I documenti affermano chiaramente che solo la bonifica bellica sistematica, validata dal Ministero della Difesa, può certificare la "liberalizzazione dell'area" dal rischio.
Di conseguenza, un ente pubblico che ignorasse la procedura corretta e le normative vigenti, mettendo a rischio la sicurezza dei lavoratori e la buona riuscita del progetto, sarebbe esposto a sanzioni e a spese non previste, che si configurerebbero come un evidente danno economico a carico delle casse pubbliche.
Se fossi il Coordinatore per la Sicurezza in un cantiere, ma mi avvarrei di un professionista completo che mi possa supportare sia nell'attività preliminare che progettuale.
Ecco i requisiti che valuterei nel tecnico esterno e nel suo lavoro:
Come CSP, la responsabilità finale della valutazione del rischio rimarrebbe esclusivamente mia, secondo quanto stabilito dall'art. 91, comma 2-bis, del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, un tecnico esterno non può né sostituirsi a me né rilasciare attestazioni finali di "non rischio", ma può fornire un contributo fondamentale nella fase di analisi preliminare, una garanzia sicura è che sappia come muoversi all'interno di un PSC e che sia a conoscenza e possa comprende dal punto di vista tecnico le problematiche del cantiere.
Requisiti e Titoli da Valutare
Il tecnico dovrà essere in grado di condurre una ricerca approfondita in diverse fonti, come indicato anche nell'Interpello 14/2015: archivi di stato, fonti del Ministero della Difesa, Aerofototeca Nazionale e bibliografie di storia locale. Questo è il primo e più importante passo per definire l'area di rischio. Possibilmente dovrà avere anche un background militare, quindi la conoscenza delle attività svolte all'epoca sul campo. Completa una buona esperienza in ambito Bonifica Bellica.
Se l'analisi storica non è sufficiente, il professionista deve essere qualificato o avere un brevetto militare che gli abbia dato i fondamenti per eseguire un'indagine strumentale (ad esempio, magnetometrica), ricordo che queste indagine devono essere lo di tipo superficiale e non invasiva, con l'obiettivo di rilevare la presenza di anomalie magnetiche.
È fondamentale che il professionista sia consapevole dei limiti del suo incarico. Il suo ruolo è fornirmi i dati e le indicazioni preliminari, non rilasciare certificazioni di avvenuta bonifica o documenti che asseriscono la non presenza di ordigni in determinate aree del cantiere. I documenti sono molto chiari sulle gravi sanzioni per chi esegue scavi o rilascia attestazioni non veritiere al di fuori delle procedure ufficiali.
Valuterei l'esperienza del tecnico in questo specifico tipo di analisi preliminare, se vedessi che basa il suo lavoro solo ed unicamente su analisi strumentali, di certo non lo riterrei affidabile.
In sintesi, sceglierei un professionista specializzato e preparato, che mi supporti con dati concreti e analisi accurate, ma il cui lavoro sia chiaramente inquadrato come propedeutico alla mia decisione finale come Coordinatore della Sicurezza.
Emerge una chiara distinzione tra le indagini strumentali preliminari e l'attività di bonifica bellica sistematica.
Per le indagini strumentali o geofisiche, che sono finalizzate alla sola valutazione del rischio e sono di tipo non invasivo (senza scavi o perforazioni), i documenti non richiedono specifici brevetti per il tecnico che le esegue. I comunicati del Ministero della Difesa (datati 3 maggio 2016 e 5 ottobre 2017) si concentrano sul fatto che questa attività sia propedeutica alla valutazione del rischio da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e che non possa in alcun modo attestare l'assenza di ordigni.
Al contrario, i "brevetti" sono un requisito essenziale e specifico per il personale che svolge la successiva fase di bonifica bellica sistematica, ovvero le attività invasive di ricerca, scoprimento e rimozione degli ordigni.
Secondo la normativa citata nei documenti (in particolare il D.M. 28 febbraio 2017 e la direttiva GEN-BST 001), tali brevetti sono rilasciati dal Ministero della Difesa al personale delle imprese specializzate, iscritte all'apposito albo. Un esempio di brevetto menzionato è quello di "rastrellatore B.C.M.", necessario per l'espletamento di attività relative alla bonifica sistematica.
In sintesi, per il ruolo di supporto al CSP nelle indagini strumentali non sono richiesti brevetti specifici, mentre per l'esecuzione della bonifica vera e propria sono obbligatori brevetti e qualifiche rilasciate dal Ministero della Difesa. Personalmente ritengo che se dovessi avvalermi di un professionista che esegua delle analisi strumentali superficiali, questo sia brevettato come rastrellatore BCM e lo stesso utilizzi strumentazione certificata dal ministero difesa, idonea per le attività di Bonifica Bellica.
Gli errori più comuni nella valutazione del rischio bellico sono legati a una mancata o superficiale comprensione delle responsabilità e delle procedure corrette.
Ecco una sintesi degli errori più frequenti:
Confusione tra valutazione del rischio e bonifica: Molti scambiano la fase di valutazione del rischio (affidata al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione - CSP) con la successiva fase di bonifica vera e propria (affidata a imprese specializzate). Questo porta all'errore di avere un PSC formalmente incompleto, privo del documento di valutazione del rischio bellico.
Affidamento di attività invasive a imprese non qualificate: Un errore grave è permettere a imprese non iscritte all'albo ministeriale e al personale non brevettato di eseguire scavi o perforazioni. Le indagini preliminari devono essere tassativamente non invasive, come chiarito dal Ministero della Difesa, al fine di non mettere a rischio la sicurezza del personale e dei terzi.
Certificazione del "non rischio" dopo indagini superficiali: Un altro errore comune è rilasciare un'attestazione di "terreno esente da rischio bellico" dopo un'analisi storico-documentale o un'indagine magnetometrica superficiale. I documenti sottolineano che queste indagini preliminari non possono garantire l'assenza di ordigni in profondità, e rilasciare tali certificazioni è un'infrazione con conseguenze legali.
E' sbagliato asserire che in un area oggetto di analisi, laddove non vi siano segnali non vi è la presenza di ordigni.
Mancata valutazione del rischio in presenza di scavi: Un errore molto frequente, e con gravi conseguenze, è l'omissione totale della valutazione del rischio bellico in cantieri che prevedono attività di scavo. I documenti, in particolare l'Interpello 14/2015, rendono chiaro che tale valutazione è sempre obbligatoria in presenza di scavi, indipendentemente dalla loro profondità o tipologia.
Assenza di un piano di gestione dei costi: Non prevedere e stimare i costi della sicurezza legati alla potenziale bonifica bellica all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è un errore procedurale che può generare problemi nella gestione del progetto e in caso di ritrovamento, portare a fermi cantiere non previsti.
In sintesi, la maggior parte degli errori deriva dall'ignorare la netta distinzione tra i ruoli e le responsabilità definite dal D.Lgs. 81/2008 e dalle normative successive, e dal considerare l'analisi del rischio bellico una semplice formalità, anziché un'attività cruciale per la sicurezza del cantiere.
Dall'incertezza alla pianificazione:
il supporto alla progettazione che ti fa risparmiare tempo e denaro.
Un progetto di successo si costruisce sulla prevenzione, non sulla reazione.
Nel contesto di un cantiere con rischio bellico, questo significa non solo identificare il pericolo, ma progettare in anticipo la sua gestione.
In qualità di professionista con le qualifiche di Architetto, CSP/CSE e Direttore Tecnico BCM, offro un servizio di supporto alla progettazione che va oltre la semplice valutazione.
Il mio ruolo è integrare l'analisi del rischio con una strategia operativa che ti garantisca il rispetto della normativa, la protezione dei lavoratori e l'ottimizzazione di tempi e costi.
I Vantaggi di una Progettazione Anticipata:
Pianificazione su misura:
Basandomi sulla valutazione del rischio, progetto una bonifica bellica mirata e conforme alle Direttive del Ministero della Difesa (GEN-BST 001),
evitando interventi standardizzati e non necessari.
Questo si traduce in un risparmio economico significativo.
Massima Efficienza Operativa:
Una corretta progettazione pre-cantiere riduce al minimo il rischio di fermi-lavoro e ritardi inattesi. La chiarezza delle procedure e la definizione delle responsabilità permettono di avviare il cantiere con un piano d'azione definito e sicuro.
Conformità Normativa:
Il mio supporto tecnico ti aiuta a integrare perfettamente tutte le misure necessarie nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), garantendo che ogni aspetto, dalla valutazione al piano operativo di bonifica, sia conforme al D.Lgs. 81/08 e alle norme vigenti.
Non lasciare che l'incertezza del rischio bellico metta a repentaglio il tuo progetto.
Affidati a un esperto che, grazie a competenze integrate, trasforma un potenziale ostacolo in un processo gestito con efficienza, sicurezza e, soprattutto, a costi ottimizzati.
Contattami per scoprire come una progettazione della bonifica bellica all'avanguardia possa fare la differenza per il tuo cantiere.
anastassios kourkoutidis
architetto
laureato presso lo IUAV di Venezia nel 1999
iscritto all'albo architetti di PD n° 2814
coordinatore alla sicurezza
dirigente tecnico BCM brevetto n° 356
rilasciato dal Ministero Difesa
Selvazzano Dentro PD
cell. 3405110379
info@valutazionerischiobellico.it